IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 5, comma 2, della medesima legge che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare, l'art. 1 della medesima legge che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della stessa; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione a decorrere dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, del Parco nazionale delle Cinque Terre sentita la regione e previa consultazione delle province e dei comuni interessati; Visti gli articoli 6, 8 e 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 dicembre 1997 di istituzione dell'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre" ed in particolare, l'art. 5 che dispone l'affidamento della gestione della stessa all'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, non appena costituito; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998 di istituzione della Commissione di riserva dell'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre"; Vista la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 22, che ha istituito il Parco regionale delle Cinque Terre il cui territorio coincide in parte con l'istituendo Parco nazionale delle Cinque Terre; Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la conferenza unificata; Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che "la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni"; Visto l'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la gestione delle aree protette marine sia affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, sentite la regione e gli enti locali territorialmente interessati; Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione II del 14 aprile 1999 in merito al quesito posto dal Ministero dell'ambiente concernente l'affidamento della gestione delle aree protette marine istituite in acque confinanti con aree protette terrestri; Considerato che le Cinque Terre sono comprese tra i siti italiani inseriti, in occasione della sessione del Comitato per il patrimonio mondiale svoltasi a Napoli nel dicembre del 1997, nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184, di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972; Considerato che l'unicita' delle caratteristiche naturali, paesistiche e storicoculturali del territorio compreso tra Monterosso al Mare e Riomaggiore costituisce testimonianza storica dell'originaria identita' insediativa delle "Cinque Terre" determinata dai cinque antichi borghi marini di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore; Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione natura, e dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui agli articoli 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, cosi' come riportato nella relazione tecnica, ha consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e storicoculturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati; Sentiti gli enti locali interessati: provincia di La Spezia, comuni di La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore e Vernazza, comunita' montana Spezzina anche in relazione all'affidamento della gestione della adiacente area protetta marina delle Cinque Terre ai sensi del citato art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Vista la nota del Ministro dell'ambiente del 22 aprile 1999, protocollo n. SCN/DG/99/7218, di trasmissione alla regione Liguria dello schema di decreto di istituzione del Parco nazionale in oggetto e della relativa cartografia, per l'espressione dell'intesa sull'istituzione di tale Parco, in applicazione di quanto disposto nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Vista la nota dell'assessore all'agricoltura, parchi, zone montane, caccia e pesca della regione Liguria del 3 maggio 1999, protocollo n. 217/SP/99, con cui si chiede, per poter rilasciare l'intesa richiesta, una integrazione al testo del decreto consistente nell'inserimento della norma transitoria riguardante l'insediamento degli organi direttivi dell'ente parco dopo l'entrata in vigore delle legge regionale di riordino dell'attuale Parco regionale delle Cinque Terre e comunque non oltre il 31 ottobre 1999; Vista la nota del Ministero dell'ambiente, protocollo n. SCN/1D/99/9462 del 26 maggio 1999, indirizzata alla regione Liguria, con la quale si accoglie la richiesta di inserimento nel testo del decreto della suddetta norma transitoria; Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 17 giugno 1999, protocollo n. SCN/99/1D/11152, con la quale si trasmette alla Conferenza unificata il testo del decreto e la relativa cartografia per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la delibera del consiglio regionale n. 41 del 15 giugno 1999, con la quale e' stato formalmente espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'assenso della regione Liguria all'intesa con lo Stato per l'istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre; Vista la successiva nota della regione Liguria del 30 giugno 1999 protocollo n. 78252/919 a firma dell'assessore all'agricoltura, parchi, zone montane, caccia e pesca con cui, ad integrazione di quanto comunicato con la precedente nota del 29 giugno 1999 protocollo n. 3558 di trasmissione dell'intesa, si chiede di rendere possibile l'accesso alle frazioni di Schiara e Tramonti con veicoli a motore attraverso la strada carrabile passante per la zona 1 del comune di La Spezia e sovrastante le suddette frazioni; Visto il parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica riguardante l'istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre, espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n. 135/C.U. del 1 luglio 1999, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, protocollo n. 3558/98/A.3.5.36 dell'8 luglio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito il Parco nazionale delle Cinque Terre. 2. E' istituito l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre che ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente. 3. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata. 4. Il territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 e 1:10.000 allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Liguria e la sede dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre. Nel territorio del Parco sono compresi anche gli affioramenti rocciosi antistanti la costa interessata dal Parco, entro una fascia di cinquecento metri dalla costa stessa. 5. Per il rilevante valore paesaggistico, agricolo e storico culturale e' individuato nel territorio del Parco "l'ambito territoriale delle Cinque Terre" come delimitato nella cartografia ufficiale di cui al comma 4. 6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 7. La pianta organica dell'Ente Parco e' determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure cui all'art. 6 e seguenti del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 8. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre dalla data di insediamento del consiglio direttivo viene affidata la gestione dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre" ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale di istituzione di tale area marina protetta. 9. L'Ente parco si avvarra', per quanto concerne le problematiche riguardanti l'area naturale marina protetta denominata "Cinque Terre", della commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998, che, alla data dell'insediamento del consiglio direttivo, si intende insediata presso l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre ed e' presieduta dal rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente, sentita la regione che e' tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 10. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco formula, entro 180 giorni dal suo insediamento, la proposta di regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 12 dicembre 1997, e di organizzazione dell'area naturale marina protetta omonima e su tale proposta la commissione di riserva sopra citata da' il proprio parere. Il regolamento sara' approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni ed integrazioni.