IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la  legge 8  luglio 1986, n.  349, recante  l'istituzione del
Ministero dell'ambiente  ed in particolare  l'art. 5, comma  2, della
medesima  legge   che  attribuisce  al  Ministero   dell'ambiente  la
competenza  ad  individuare  le   zone  di  importanza  naturalistica
nazionale ed internazionale su  cui potranno essere costituiti parchi
e riserve naturali;
  Vista la legge  6 dicembre 1991, n. 394,  concernente la disciplina
quadro  delle  aree  protette,  ed in  particolare,  l'art.  1  della
medesima legge che definisce le  finalita' e l'ambito di applicazione
della stessa;
  Visto l'art.  4, comma 1, della  legge 8 ottobre 1997,  n. 344, che
prevede  l'istituzione a  decorrere  dall'anno 1998  con decreto  del
Presidente della Repubblica, su  proposta del Ministro dell'ambiente,
del Parco  nazionale delle Cinque  Terre sentita la regione  e previa
consultazione delle province e dei comuni interessati;
  Visti gli articoli 6, 8 e 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto il decreto  del Ministero dell'ambiente del  12 dicembre 1997
di istituzione dell'area naturale  marina protetta denominata "Cinque
Terre" ed  in particolare, l'art.  5 che dispone  l'affidamento della
gestione della  stessa all'Ente  Parco nazionale delle  Cinque Terre,
non appena costituito;
  Visto il decreto  del Ministro dell'ambiente del 12  maggio 1998 di
istituzione della  Commissione di  riserva dell'area  naturale marina
protetta denominata "Cinque Terre";
  Vista la legge regionale 22 febbraio  1995, n. 22, che ha istituito
il Parco regionale  delle Cinque Terre il cui  territorio coincide in
parte con l'istituendo Parco nazionale delle Cinque Terre;
  Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che, ai  sensi dell'art. 1, comma 4, lettera  c), della legge 15
marzo 1997,  n. 59,  definisce di  rilievo nazionale  i compiti  e le
funzioni in  materia di parchi  naturali attribuiti allo  Stato dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  il  quale  dispone  che l'individuazione,  l'istituzione  e  la
disciplina generale dei parchi e  l'adozione delle relative misure di
salvaguardia siano operati sentita la conferenza unificata;
  Visto l'art. 2, comma 7, della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dall'art.  2, comma  23, della legge  9 dicembre  1998, n.
426, che prevede che "la classificazione e l'istituzione dei parchi e
delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate
d'intesa con le regioni";
  Visto l'art. 2, comma 37, della  legge 9 dicembre 1998, n. 426, che
prevede che  la gestione delle  aree protette marine sia  affidata ad
enti pubblici, istituzioni  scientifiche o associazioni ambientaliste
riconosciute, sentite  la regione e gli  enti locali territorialmente
interessati;
  Visto il parere  del Consiglio di Stato - Sezione  II del 14 aprile
1999  in   merito  al  quesito  posto   dal  Ministero  dell'ambiente
concernente l'affidamento  della gestione delle aree  protette marine
istituite in acque confinanti con aree protette terrestri;
  Considerato che le  Cinque Terre sono comprese tra  i siti italiani
inseriti, in occasione della sessione  del Comitato per il patrimonio
mondiale svoltasi  a Napoli  nel dicembre  del 1997,  nell'elenco del
patrimonio mondiale dell'UNESCO  ai sensi della legge  6 aprile 1977,
n. 184, di ratifica ed  esecuzione della convenzione sulla protezione
del patrimonio culturale e naturale  mondiale, firmata a Parigi il 23
novembre 1972;
  Considerato   che   l'unicita'  delle   caratteristiche   naturali,
paesistiche e storicoculturali del territorio compreso tra Monterosso
al   Mare    e   Riomaggiore   costituisce    testimonianza   storica
dell'originaria   identita'   insediativa    delle   "Cinque   Terre"
determinata dai cinque  antichi borghi marini di  Monterosso al Mare,
Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore;
  Considerato che l'istruttoria svolta  dal Ministero dell'ambiente -
Servizio conservazione natura, e dalla segreteria tecnica per le aree
naturali protette  di cui  agli articoli  3, comma  3, della  legge 6
dicembre 1991, n. 394, e 4, comma  12, della legge 8 ottobre 1997, n.
344, cosi' come  riportato nella relazione tecnica,  ha consentito di
verificare  la  presenza  sul  territorio  di  valori  naturalistici,
paesaggistici   e   storicoculturali    di   rilievo   nazionale   ed
internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati;
  Sentiti gli enti locali interessati: provincia di La Spezia, comuni
di La  Spezia, Levanto, Monterosso  al Mare, Riomaggiore  e Vernazza,
comunita' montana  Spezzina anche in relazione  all'affidamento della
gestione della adiacente  area protetta marina delle  Cinque Terre ai
sensi del  citato art. 2, comma  37, della legge 9  dicembre 1998, n.
426;
  Vista  la  nota del  Ministro  dell'ambiente  del 22  aprile  1999,
protocollo n.  SCN/DG/99/7218, di  trasmissione alla  regione Liguria
dello schema di decreto di istituzione del Parco nazionale in oggetto
e   della  relativa   cartografia,   per  l'espressione   dell'intesa
sull'istituzione di  tale Parco,  in applicazione di  quanto disposto
nell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
  Vista la nota dell'assessore all'agricoltura, parchi, zone montane,
caccia e pesca della regione Liguria del 3 maggio 1999, protocollo n.
217/SP/99,  con   cui  si  chiede,  per   poter  rilasciare  l'intesa
richiesta,  una   integrazione  al  testo  del   decreto  consistente
nell'inserimento della  norma transitoria  riguardante l'insediamento
degli organi direttivi dell'ente parco dopo l'entrata in vigore delle
legge regionale di riordino dell'attuale Parco regionale delle Cinque
Terre e comunque non oltre il 31 ottobre 1999;
  Vista   la  nota   del  Ministero   dell'ambiente,  protocollo   n.
SCN/1D/99/9462 del 26 maggio  1999, indirizzata alla regione Liguria,
con la  quale si accoglie la  richiesta di inserimento nel  testo del
decreto della suddetta norma transitoria;
  Vista  la nota  del  Ministero dell'ambiente  del  17 giugno  1999,
protocollo  n.  SCN/99/1D/11152,  con  la  quale  si  trasmette  alla
Conferenza unificata il  testo del decreto e  la relativa cartografia
per  l'espressione del  parere ai  sensi dell'art.  77, comma  2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la delibera del consiglio regionale n. 41 del 15 giugno 1999,
con la quale e' stato formalmente espresso ai sensi e per gli effetti
dell'art.  2, comma  7, della  legge 6  dicembre 1991,  n. 394,  come
modificato dall'art.  2, comma  23, della legge  9 dicembre  1998, n.
426,  l'assenso della  regione Liguria  all'intesa con  lo Stato  per
l'istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre;
  Vista la successiva  nota della regione Liguria del  30 giugno 1999
protocollo  n.  78252/919  a  firma  dell'assessore  all'agricoltura,
parchi,  zone montane,  caccia e  pesca con  cui, ad  integrazione di
quanto  comunicato  con  la  precedente   nota  del  29  giugno  1999
protocollo n. 3558 di trasmissione  dell'intesa, si chiede di rendere
possibile l'accesso alle frazioni di Schiara e Tramonti con veicoli a
motore  attraverso la  strada carrabile  passante per  la zona  1 del
comune di La Spezia e sovrastante le suddette frazioni;
  Visto il parere  favorevole sullo schema di  decreto del Presidente
della Repubblica riguardante l'istituzione  del Parco nazionale delle
Cinque Terre, espresso dalla Conferenza unificata, repertorio atti n.
135/C.U. del 1 luglio 1999,  trasmesso al Ministero dell'ambiente con
nota  della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri, protocollo  n.
3558/98/A.3.5.36 dell'8 luglio 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 1999;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' istituito il Parco nazionale delle Cinque Terre.
  2. E'  istituito l'Ente Parco  nazionale delle Cinque Terre  che ha
personalita' di diritto pubblico ed  e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente.
  3.  All'Ente Parco  nazionale delle  Cinque Terre  si applicano  le
disposizioni  di  cui alla  legge  20  marzo  1975, n.  70,  trovando
collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
  4.  Il  territorio  del  Parco  nazionale  delle  Cinque  Terre  e'
delimitato  in via  definitiva dalla  perimetrazione riportata  nella
cartografia  ufficiale  in  scala  1:50.000 e  1:10.000  allegata  al
presente decreto del quale  costituisce parte integrante e depositata
in originale presso  il Ministero dell'ambiente ed  in copia conforme
presso la regione  Liguria e la sede dell'Ente  Parco nazionale delle
Cinque  Terre.  Nel territorio  del  Parco  sono compresi  anche  gli
affioramenti  rocciosi antistanti  la  costa  interessata dal  Parco,
entro una fascia di cinquecento metri dalla costa stessa.
  5.  Per  il  rilevante  valore paesaggistico,  agricolo  e  storico
culturale  e'   individuato  nel   territorio  del   Parco  "l'ambito
territoriale delle  Cinque Terre"  come delimitato  nella cartografia
ufficiale di cui al comma 4.
  6.  Nel   territorio  del   Parco,  a   decorrere  dalla   data  di
pubblicazione del  presente decreto,  fino all'entrata in  vigore del
piano del  Parco di cui all'art.  12 della legge 6  dicembre 1991, n.
394, si  applicano direttamente  le misure di  salvaguardia riportate
nell'allegato  A) al  presente  decreto del  quale costituisce  parte
integrante.
  7. La pianta  organica dell'Ente Parco e'  determinata ed approvata
entro  sessanta  giorni  dall'insediamento del  consiglio  direttivo,
osservate  le  procedure  cui  all'art.  6  e  seguenti  del  decreto
legislativo   n.  29   del   1993  e   successive  modificazioni   ed
integrazioni.
  8.  All'Ente  Parco nazionale  delle  Cinque  Terre dalla  data  di
insediamento  del  consiglio  direttivo viene  affidata  la  gestione
dell'area naturale marina protetta  "Cinque Terre" ai sensi dell'art.
5  del  decreto  ministeriale  di istituzione  di  tale  area  marina
protetta.
  9. L'Ente parco  si avvarra', per quanto  concerne le problematiche
riguardanti  l'area  naturale   marina  protetta  denominata  "Cinque
Terre",  della  commissione di  riserva,  istituita  con decreto  del
Ministro   dell'ambiente  del   12  maggio   1998,  che,   alla  data
dell'insediamento  del  consiglio  direttivo,  si  intende  insediata
presso l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre ed e' presieduta dal
rappresentante  designato  dal  Ministero dell'ambiente,  sentita  la
regione che e'  tenuta ad esprimersi nei termini di  cui all'art. 35,
comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  10.  Il  consiglio direttivo  dell'Ente  Parco  formula, entro  180
giorni dal suo insediamento, la proposta di regolamento di esecuzione
di cui  all'art. 7 del  decreto ministeriale  12 dicembre 1997,  e di
organizzazione dell'area  naturale marina protetta omonima  e su tale
proposta  la  commissione di  riserva  sopra  citata da'  il  proprio
parere. Il  regolamento sara' approvato  ai sensi dell'art.  28 della
legge  31  dicembre  1982,  n. 979,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.